Raccolta funghi anno 2020

Funghi

LEGGE REGIONALE N° 24/2007 mod. con L.R. 07/2014

NORME RACCOLTA FUNGHI ANNO 2020

Ai sensi della L.R.n.24/2007 e successive modifiche la raccolta dei funghi è consentita sull’intero territorio della Regione Piemonte previo versamento (ESENTE DA MARCA DA BOLLO) di un contributo di autorizzazione all’Unione Montana Barge-Bagnolo.

Il versamento è effettuabile tramite bonifico bancario, si precisa che oltre ai dati personali vanno aggiunti luogo e data di nascita.

Versamento tramite bonifico bancario: >

CODICE IBAN (variato dal 27 luglio 2020): IT 57L0538746770 000038011426 – intestato a: UNIONE MONTANA BARGE-BAGNOLO

CAUSALI VERSAMENTO:

  • l.r. 24/2007 – Titolo per la raccolta funghi  anno/i ………….
  • l.r. 24/2007 – Titolo per la raccolta funghi  valido il giorno  …….………………..
  • l.r. 24/2007 – Titolo per la raccolta funghi  valido dal giorno  …………………. al giorno  ………………………

Gli uffici URP dei Comuni di Barge e Bagnolo Piemonte sono a disposizione per chiarimenti in merito.

LEGGE REGIONALE N° 24/2007

COSTO DEL TITOLO PER LA RACCOLTA FUNGHI SULL’INTERO TERRITORIO DELLA REGIONE PIEMONTE

  •  GIORNALIERO  € 5,00
  •  SETTIMANALE € 10,00
  •  ANNUALE € 30,00
  •  BIENNALE € 60,00
  •  TRIENNALE € 90,00

COSTO DEL TITOLO PER LA RACCOLTA FUNGHI SUL SOLO TERRITORIO DELLA  UNIONE MONTANA BARGE BAGNOLO Ḕ RISERVATO AI SOLI RESIDENTI NELLA STESSA (Comuni di Barge – Bagnolo Piemonte)

  •  GIORNALIERO     €     5,00
  •  SETTIMANALE     €     10,00
  •  ANNUALE     €     20,00
  •  BIENNALE     €     40,00
  •  TRIENNALE     €     60,00
  • Ai fini della validità del titolo di raccolta per più anni solari è ammesso il pagamento in un’unica soluzione di una somma pari a due o tre annualità.
  • La ricevuta del versamento, accompagnata da idoneo documento d’identità, deve essere esibita a richiesta del personale addetto alla vigilanza.
  • La raccolta dei funghi è consentita tutti i giorni dal levare del sole al tramonto (a meno di specifiche restrizioni dettate da enti Regionali di gestione delle aree protette) ed è vietata nei castagneti da frutto.
  • L’autorizzazione alla raccolta è strettamente personale.
  • I minori di 14 anni non necessitano del titolo ma devono essere accompagnati da una persona munita del titolo di raccolta funghi (massimo due minori per una persona dotata del titolo).
  • Si segnala inoltre che, ai sensi dell’articolo 3 comma 1 bis introdotto con le modifiche legislative operate con la L.R. 3/2009, la raccolta dei chiodini o famigliola buona (Armillariella mellea), dei prataioli (Agaricus campestris, Agaricus macrosporus), delle specie del genere Morchella, delle gambe secche (Marasmius oreades), dell’orecchione (Pleurotus ostreatus), del coprino chiomato (Coprinus comatus) e della mazza di tamburo (Macrolepiota procera) è consentita su tutto il territorio regionale senza necessità di autorizzazione, fermi restando i disposti di cui all’articolo 2 della L.R. 24/2007.

LA PRESIDENTE
(Prof.ssa Piera COMBA)

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